Nel Comune di Modena l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito esclusivamente dal 15 ottobre al 15 aprile e nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore).

Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell’art. 1, non deve superare i seguenti valori:

  • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili come indicato dall’articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinato con il D.P.R. 551/1999);
  • 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (Edifici civili come indicato dall’articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinato con il D.P.R. 551/1999.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

In estrema sintesi, negli edifici privati, il responsabile dell’impianto, proprietario, amministratore o terzo responsabile, può accendere l’impianto di riscaldamento per massimo 7 ore al di fuori del periodo indicato, purché la temperatura sia mediamente fuori dal range sopra indicato. Quindi se prima del 15 ottobre la temperatura esterna scende sotto i 18 gradi e conseguentemente in casa la temperatura scende sotto questo livello, l’impianto potrà essere acceso per massimo 7 ore giornaliere.