Dopo la pubblicazione del Collegato fiscale (DL 148/2017 già in vigore), è approdato al Senato il Disegno di Legge a completamento della manovra finanziaria per il Bilancio 2018. Pochi ma sostanziali sono gli interventi in materia fiscale contenuti nel DDL, non ancora in vigore, e che potrà essere suscettibile di modifiche nel corso dell’iter parlamentare. Di seguito si riportano i principali contenuti di interesse dell’area fiscale.

1. Sterilizzazione incremento di aliquote dell’IVA e delle accise
Dal 1° gennaio 2019 l’aliquota Iva del 10% sarà incrementata di 1.5 punti percentuali e, dal 1° gennaio 2020 sarà incrementata di ulteriori 1.5 punti percentuali.
Dal 1° gennaio 2019 l’aliquota Iva del 22% sarà incrementata di 2.2 punti percentuali. Dal 1° gennaio 2020 di ulteriori 0.7 punti percentuali e, di ulteriori 0.1 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Dal 1° gennaio 2019 l’aliquota della accisa sulla benzina, sul gasolio usato come carburante saranno aumentate in modo da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agevolazioni per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, ecc.
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI (Ecobonus):
Le principali novità e modifiche sono le seguenti:
proroga della detrazione “maggiorata” del 65% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017) sulle singole unità immobiliari e conferma della scadenza del 31/12/2021 per quelle eseguite sulle parti comuni di edifici.
Eccezione per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infisse, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione che godranno, a decorrere dal 1°/01/2018, di una detrazione del 50%. Stessa misura “inferiore” spetterà alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• estensione della facoltà di cedere l’ecobonus anche da parte di soggetti incapienti in riferimento a spese relative a interventi su singole unità immobiliari e non solo, quindi, in riferimento alle parti comuni di edifici condominiali;
• estensione, a certe condizioni, dell’ecobonus agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed altri Ministeri, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, per l’aggiornamento dei requisiti tecnici, dei massimali di costo e di tutte le procedure necessari per accedere all’agevolazione. Fintanto che tali decreti non saranno emanati restano in vigore i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 19/02/2007 e dell’11/03/2008
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
Viene prorogata la detrazione “maggiorata” del 50% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017). Inoltre, il bonus spetterà, a determinate condizioni, anche agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
BONUS MOBILI:
Viene prorogata la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) alle relative spese sostenute entro il 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017), a condizione che l’intervento principale cui si “aggancia” il bonus mobili sia iniziato dal 1/01/2017 (in luogo del 1/01/2016).
BONUS VERDE:
Viene introdotta per il 2018 la detrazione del 36% da ripartire in 10 quote annue di pari importo, entro un tetto massimo di spesa detraibile di 5.000 euro, per le opere di sistemazione a verde, di realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi su edifici esistenti. Sono incluse le relative spese di progettazione e di manutenzione. Il nuovo bonus opera sia per gli interventi su singole unità immobiliari che relative a parti comuni condominiali. E’ necessario che il pagamento delle spese avvenga con sistemi tracciabili.
CEDOLARE SECCA:
Viene prorogata di 2 anni, fino al 2019, la riduzione al 10% della cedolare secca.

3. Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
Viene inserita la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta nella misura del 19% per un importo delle spese non superiore a 250 euro annui. Inoltre, le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

4. Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti
E’ prorogata al 2018 dell’agevolazione del super ammortamento, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Le novità introdotte sul super ammortamento prevedono:
• la maggiorazione del valore dei beni materiali strumentali, ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti, è del 30% in luogo del 40%;
l’esclusione del super ammortamento viene estesa anche ai veicoli con strumentalità esclusiva, quali auto in utilizzo presso noleggiatori, scuole guide e taxisti, che sino all’esercizio 2017 risultavano oggetto di questa agevolazione (mezzi di trasporto disciplinati dall’art.164 comma 1 del TUIR);
• inoltre, si prevede che l’agevolazione sia applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, in presenza di ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018, e qualora entro il medesimo termine temporale sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento: la ricorrenza congiunta delle predette condizioni, legittima l’agevolazione a decorrere dall’esercizio 2019.
Viene prorogato al 2018 l’iper-ammortamento, con la maggiorazione nella misura del 150%, per gli investimenti effettuati nel 2018, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”.
Inoltre l’agevolazione risulta estendibile anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, in presenza di ordini accettati dal fornitore entro il 31 dicembre 2018, e qualora entro il medesimo termine temporale sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Viene introdotto per l’iper ammortamento un elemento di assoluta novità: se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo del bene agevolabile, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che si proceda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della Legge 232/2016, allegato che riporta i beni che hanno accesso a questa agevolazione.
E’ prevista la proroga al 2018 del super ammortamento nella misura del 40%, per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016). Si ricorda che i destinatari dell’agevolazione in commento sono unicamente i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.
Anche per questi beni, l’agevolazione risulta estendibile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, in presenza di ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018, e qualora entro il medesimo termine temporale sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

5. Proroga del blocco aumenti aliquote regioni ed enti locali
Anche per il 2018 viene previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.
I comuni che nel 2017 avevano confermato la maggiorazione TASI del 2016, possono mantenerla anche per l’anno 2018 con espressa deliberazione del consiglio comunale.

6. Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0
A favore del mondo delle imprese, viene introdotto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze nel campo delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. I soggetti destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese (sono quindi esclusi i professionisti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Condizioni di ammissione al credito d’imposta sono che:
• la formazione sia stata negoziata con il sindacato dei lavoratori e sia erogata in adempimento di un obbligo di contratto collettivo aziendale o territoriale;
• le spese siano effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il credito è quindi riconosciuto per il solo anno 2018 e fino ad un importo massimo di euro 300.000 per ciascuna impresa beneficiaria. Per l’ammissibilità del credito d’imposta, è richiesta la certificazione dei costi sostenuti, da parte dei soggetti incaricati della revisione legale, o da parte di professionisti abilitati iscritti nel Registro dei revisori legali.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.
Il credito d’imposta sarà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi interessati dall’utilizzo del credito, sino all’esaurimento della sua compensazione.
Si attende un decreto interministeriale per la definizione delle disposizioni applicative.

7. Imposta di registro
Viene ridefinito l’ambito di applicazione dell’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (Interpretazione degli atti). Secondo questa disposizione, nel testo attualmente vigente, l’Agenzia può riqualificare un atto, in base all’esistenza di una pluralità di operazioni societarie e/o di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati, considerandoli un fenomeno unitario, con conseguente rideterminazione dell’imposta di registro (per esempio, conferimento di azienda con successiva cessione delle quote, oppure cessione totalitaria delle quote di una società, entrambi riqualificati in atti di cessione d’azienda).
Con la modifica proposta, il citato art. 20 sarà applicabile per individuare la tassazione da applicare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati o dagli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (abuso del diritto), nel caso di sussistenza dei presupposti. Per esempio, potrà essere contestato l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di beni al fine di realizzare una cessione d’azienda.

8. Credito d’imposta per le spese di consulenza relative a quotazione PMI
Viene introdotto un credito d’imposta per le PMI che dal 2018 raggiungono l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Il procedimento di ammissione deve iniziare dal 2018 e può riguardare la quotazione sul mercato italiano, dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Il credito è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 2020 e non può eccedere la soglia di 500 mila euro. Il credito è fiscalmente irrilevante ai fini IRES e IRAP e deve essere indicato nella DR relativo al periodo di maturazione del credito e nelle DR successive. È infatti previsto un utilizzo del credito rateale esclusivamente in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di ottenimento della quotazione. Con decreto del MISE verranno fornite le regole attuative.

9. Velocizzazione delle procedure esecutive
Vengono introdotti tempi “certi” nel processo esecutivo di vendita relativo a immobili pignorati. I tempi “certi” vengono introdotti nella fase di approvazione del ricavato e nella fase di ripartizione delle rendite. L’eventuale opposizione diviene ammissibile solo in presenza di vizi procedurali “non manifestamente infondati”.

10. Bonus 80 euro
Vengono incrementate le soglie reddituali utili per la determinazione del “Bonus Renzi”. Sono introdotti i valori di 24.600 euro e 26.600 euro, in luogo di 24.000 euro e 26.000 euro. Resta fermo l’ammontare del bonus (euro 960 annuo).

11 Aliquota IVA contratti di scrittura e relative intermediazioni
Viene esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva del 10% prevista dal n. 119 della Tabella A, parte III DPR 633/72. L’aliquota agevolata si applicherà ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipoprevisti al n. 123 della Tabella A, parte III DPR 633/72, nonché alle relative prestazioni rese da intermediari.

12. Disposizioni in materia di sport
Diverse e corpose novità vengono stabilite dal Governo con l’art. 40 del DDL “misure in favore dello sport” in riferimento sia al mondo professionistico che dilettantistico.
Trattando in questa sede solo dello sport dilettantistico, si evidenzia quanto segue.
Con le disposizioni contenute nei commi 2) 3) e 4) si introduce la possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica con scopo di lucro, in forma di impresa, prevedendo la costituzione di società, in una delle forme di cui al titolo V del libro V del codice Civile, con finalità lucrative; esse, come le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dovranno essere riconosciute dal CONI.
A fronte di alcuni obblighi statutari, pena la nullità, per questa nuova tipologia di società, viene previsto che l’imposta sul reddito delle società sia ridotta alla metà (50%), nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli aiuti “de minimis”.
Queste società vengono inoltre incluse, al pari delle SSD e ASD non lucrative, tra i soggetti che possono attivare ai fini istituzionali collaborazioni organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, senza incorrere nell’applicazione a tali rapporti della disciplina del lavoro subordinato (Art.1, c.2, lettera d, D.lgs. n.81/2015).
Con i commi dal 7 al 10, viene istituito lo “SPORT BONUS “, regolandolo su un modello ispirato all’”art bonus”, ma con riferimento alle erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati a soggetti concessionari.
Il credito d’imposta ammesso per il 2018, sarà nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui ed è pari al 50% del versamento in denaro di erogazioni liberali, fino a 40.000 euro; esso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per il 2018 il limite della spessa pubblica destinato a finanziare lo sport bonus è di 10 milioni di euro; un decreto ministeriale dovrà individuare le disposizioni applicative necessarie.
Con il comma 11 viene disposto l’aumento della soglia dei 7.500 euro annui, per l’esenzione fiscale delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei compensi e premi, di cui all’art. 67 lett. m) “redditi diversi”; modificando l’art. 69 comma 2 del TUIR il tetto viene innalzato a 10.000 euro annui.

13. IVA agevolata carne
Le percentuali di compensazione da applicare nel regime speciale agricolo Iva (previsto dall’art.34, c.1 DPR 633/72) agli animali vivi della specie bovina e suina saranno innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7.7% e all’8%. L’innalzamento avverrà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

14. Proroga esenzione IMU su immobili inagibili
La disposizione contenuta nel D.L. 74/2012, secondo la quale sui fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu fino al ripristino dell’agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2017, viene prorogata fissando al 31 dicembre 2018 tale termine ultimo.
15. Polizze assicurative aventi oggetto calamità naturali
Si prevede l’attribuzione della detrazione d’imposta del 19% a fronte del pagamento di premi relativi a polizze di assicurazione riguardanti rischi derivanti da catastrofi naturali (polizze catastrofali). Non si applica per le polizze già stipulate prima del 1° gennaio 2018.

16. Introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica
Viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di optare per l’invio dei dati delle fatture. Viene previsto che per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e per le relative variazioni saranno emesse esclusivamente fatture elettroniche in formato XML utilizzando il Sistema di Interscambio. Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio e quelli che aderiscono al regime forfettario.
I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Non dovranno essere trasmessi i dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale né quelle per le quali sono emesse/ricevute fatture elettroniche veicolate tramite il Sistema di Interscambio. La trasmissione telematica dei dati sarà effettuata entro il 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso o alla data di ricezione del documento ricevuto.
Nei casi in cui venga emessa fattura tra soggetti residenti o stabiliti in Italia in modalità diverse da quella elettronica, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art.6 D.Lgs. 471/1997.
Gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di attuazione saranno disposti con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° luglio 2018 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 1 dell’art.2 del D.Lgs. 127/2015 diventa obbligatoria con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Vengono previsti incentivi per la tracciabilità dei pagamenti.
Viene disposta la riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’art.57, c.1 DPR 633/72 e all’art.43, c.1, DPR 600/1973 per i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.
La riduzione si applica anche ai soggetti che effettuano operazioni di cui all’art.22 DPR 633/72 solo se esercitano l’opzione per la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi.
Basandosi sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi acquisti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni a alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata (di cui all’art.18 DPR 600/1973) compresi coloro che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dall’art.2, c.1 D.Lgs. 127/2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
• gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica Iva;
• una bozza di dichiarazione Iva annuale e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
• le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Per i soggetti che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrare verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva vendite e acquisti.
A decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 sarà abrogata la disposizione che prevede l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle Entrate (“nuovo” Spesometro).
Tutte le modifiche elencate si applicano a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.
Le modifiche si applicano alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 solo per le:
Cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
• Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una amministrazione pubblica.

17. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
E’ diminuito a 5.000 euro l’importo del credito da pagare da parte della pubblica amministrazione che obbliga l’amministrazione stessa a verificare se il beneficiario è inadempiente rispetto a cartelle di pagamento già notificate, di ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Se il beneficiario risulta inadempiente la pubblica amministrazione non procede al pagamento e segnala la situazione all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

18. Sospensione deleghe di pagamento
Ancora una nuova disposizione in materia di compensazione di crediti in F24. Viene infatti previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni “che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.” Se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24, la delega è eseguita e i versamenti si considerano correttamente effettuati alla data della loro presentazione. In caso contrario il versamento non si considera effettuato.

19. Calcolo ROL per interessi passivi deducibili
Vengono eliminati dalla sommatoria per il calcolo del ROL (reddito operativo lordo), valevole ai fini della determinazione della soglia di interessi passivi deducibili (30%), i dividendi incassati provenienti da partecipazioni in società non residenti controllate (controllo realizzato attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea). Il nuovo metodo di calcolo, in presenza di dividendi esteri, determina una diminuzione del ROL e conseguente aumento della quota indeducibile degli interessi passivi. Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

20. Proroga per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate. Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2018. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30/6/2018. Il 30/6/2018 rappresenta anche il termine entro il quale redigere la perizia di stima. L’aliquota dell’imposta sostitutiva, viene così fissata:
• 8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate;
• 8% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate.

21. Regime fiscale dei redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate
Viene eliminato il diverso trattamento fiscale esistente tra i redditi diversi e di capitale rivenienti da partecipazioni qualificate e non, detenute da persone fisiche. In particolare viene esteso il trattamento fiscale previsto per le plusvalenze realizzate da persone fisiche (reddito diverso), attraverso la cessione di partecipazioni non qualificate, anche alle partecipazioni qualificate. Trova quindi applicazione sia per le partecipazioni qualificate che non, l’imposta sostitutiva pari al 26% (sulle plusvalenze). Analoga equiparazione fiscale viene introdotta per i redditi di capitale (dividendi), provenienti da partecipazioni qualificate e non.
Il medesimo regime fiscale (26%), viene esteso al risparmio gestito e amministrato. Non cambia la disciplina delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato (imponibili al 100%).
Relativamente ai dividendi (redditi di capitale), le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 2018 con riferimento gli utili generati successivamente al 31/12/2017. Per i capital gain il nuovo regime fiscale partirà dal 2019. Da tale data scompariranno anche le compensazioni a comparti tra plusvalenze e minusvalenze oggi in vigore.

22. Differimento della disciplina IRI
Viene rinviata l’entrata in vigore del regime dell’IRI, disponendo il differimento della sua applicazione dal 2017 al 2018.

Si tratta, lo ricordiamo, di un disegno di legge, che in sede di approvazione definitiva potrebbe andare incontro a modifiche che sarà nostra cura presentarvi nel dettaglio al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.