Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 148/2015 contente norme in materia di ammortizzatori sociali. Il decreto, in attuazione del cosiddetto job act, disciplina organicamente tutta la materia della cassa integrazione, compresa quella del settore edile, introducendo diverse novità.

Con la presente intendiamo richiamare la Sua attenzione sui nuovi termini tassativi di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, compresa quella dell’edilizia.

A decorrere dal 24 settembre 2015 la domanda di CIG va presentata entro 15 giorni dall’inizio della fruizione della sospensione/riduzione, anziché 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso. In caso di ritardo l’eventuale trattamento di cassa integrazione non potrà essere riconosciuto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Il nuovo temine di scadenza di presentazione della domanda riguarda anche le domande di cassa integrazione per maltempo nel settore edile , con la conseguenza che potrebbe rendersi necessaria anche la presentazione di più domande per lo stesso mese se gli eventi meteorologici sono intervallati da più di 15 giorni di calendario.

Le nuove tempistiche rappresentano un notevole aggravio per le aziende, in particolare per le aziende edili, in quanto è necessario che al nostro ufficio paghe siano comunicate immediatamente al loro verificarsi le giornate di maltempo al fine di rispettare i nuovi termini di presentazione della domanda di CIG.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.