Con la risoluzione n. 120/E del 22/12/2016, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato lo scorso 2 dicembre.

Per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni di acquisto da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017, invece, dovrà essere utilizzato il nuovo modello.

La presentazione del vecchio modello rimane valida anche per le operazioni effettuate dal 1 marzo 2017 solo se non vengono compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da…a…”. I contribuenti che intendono presentare ora modelli di dichiarazione di intento per le operazioni da effettuare nel 2017 (anche dopo il 1° marzo) dovranno quindi lasciare in bianco tali campi per evitare la presentazione del nuovo modello nel 2017. Considerando che per le operazioni di acquisto da effettuare fino al 28 febbario 2017 dovrà essere utilizzato il vecchio modello, i contribuenti possono trovarsi di fronte a varie situazioni, trattate nella tabella di seguito riportata.

Dichiarazione di intento relativa ad operazioni da effettuare fino al 28/2/2017 Deve essere inviato il vecchio modello di dichiarazione di intento
Dichiarazione di intento relativa ad operazioni da effettuare anche oltre il 28/2/2017  Se si invia il vecchio modello, compilando anche i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da…a…”, occorrerà poi ripresentare il nuovo modello per le operazioni di acquisto effettuate dal 1° marzo 2017.
Se si invia il vecchio modello, invece, senza compilare i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da..a..” non occorre ripresentare alcun nuovo modello. Il modello inviato sarà valido per tutte le operazioni effettuate nel 2017
Dichiarazione di intento relativa ad operazioni da effettuare dal 1° marzo 2017  Deve essere utilizzato il nuovo modello

Nel campo 2 del modello (“operazioni fino a concorrenza di euro”) deve essere indicato l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico a cui è presentata la dichiarazione di intento.
L’esportatore abituale che intende acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nel citato campo 2 deve presentare una nuova dichiarazione di intento, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare.

Le sedi CNA sono a disposizione per tutti i chiarimenti in merito.