Con il D.lgs.145 entrato in vigore da ottobre, è stata ripristinata l’indicazione obbligatoria in etichette della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento.
Questa norma si applica ai prodotti alimentari preimballati (preconfezionati) destinati al consumatore finale.
Non si applica ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato dell’UE, ovvero ai prodotti alimentari fabbricati in Italia ma destinati all’esportazione nei paesi comunitari.

Vediamo in sintesi gli aspetti essenziali di tale provvedimento di legge.
• Nell’etichetta dei prodotti preconfezionati (preimballati) destinati al consumatore finale è obbligatorio inserire la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, se diversa da quella di produzione.

• Gli alimenti preconfezionati destinati ad altre lavorazioni o a fasi precedenti la vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione dello stabilimento di produzione nei documenti commerciali accompagnatori. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 16 D.Lgs 109/92 e smi (per tale parte ancora in vigore) devono essere indicati anche:
– Denominazione dell’alimento;
– Gli ingredienti con evidenza delle sostanze allergeniche;
– Ragione sociale del produttore/confezionatore;
– Dicitura che consenta l’identificazione del lotto di appartenenza.

Nota bene: La sede dello stabilimento si identifica con la località e l’indirizzo dello stabilimento. Nel caso in cui la località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento si può omettere l’indirizzo completo.
Nel caso in cui compaia la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento del produttore/confezionatore ed è lui stesso anche il commercializzante, nell’etichetta del prodotto è superfluo indicare una seconda volta la sede dello stabilimento stesso.

Per quei prodotti di origine animale per cui è previsto il riconoscimento ex Reg.nto 853/2004 CE o la bollatura sanitaria, e quando compare il marchio che contenga anche la sede dello stabilimento di produzione, non è necessario indicare una seconda volta la sede dello stabilimento.

Quando un’impresa alimentare possiede uno o più stabilimenti è consentito indicarli tutti; quello effettivo (ossia quello ove è stato effettivamente prodotta la merce in questione) deve essere evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
L’impresa che non riporta sull’etichetta dei propri prodotti la sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, quella di confezionamento è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro.
La stessa tipologia di sanzione verrà erogata nel caso in cui siano indicati più stabilimenti e non venga punzonato ed evidenziato quello effettivo. In questo caso si applica la sanzione ridotta di 1/3 del massimo o il doppio del minimo secondo il principio più favorevole al Reo.
Queste disposizioni di legge hanno effetto dal 5 aprile 2018.
I prodotti etichettati o immessi sul mercato in modo difforme a quanto richiesto dalle disposizioni del decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte sempre entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.