Il 19 aprile 2017 scatterà l’obbligo di indicare in etichetta l’indicazione dell’origine per i prodotti lattiero caseari confezionati, nonché al latte vaccino, ovicaprino, bufalino, ecc. In sintesi gli aspetti essenziali.

Il latte e i suoi derivati (prodotti a base di latte) devono avere in etichetta indicata l’origine della materia prima in maniera chiara e leggibile utilizzando le seguenti diciture:

  • Paese di mungitura, ossia il nome del Paese in cui è stato munto il latte;
  • Paese di condizionamento (ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione) o di trasformazione, ossia nome del Paese in cui il prodotto è stato confezionato o trasformato il latte.

Nota bene: se il latte utilizzato come ingrediente di un determinato prodotto lattiero-caseario è stato munto e trasformato nel medesimo Paese, è sufficiente indicare una sola dicitura come ad esempio “origine del latte: Italia”.

Se le fasi di trasformazione o di condizionamento avvengono in più di un Paese diversi dall’Italia si possono riportare le seguenti diciture:

  • “Latte di Paesi UE” ove la mungitura avviene in uno o più Paesi della UE;
  • “Latte condizionato o trasformato in Paesi UE” se le fasi di condizionamento o trasformazione avvengono in uno o più Paesi UE.

Da tale disposizione sono esclusi i prodotti DOP e IGP in quanto in merito all’origine sono osservate le norme del proprio disciplinare di produzione.

Come già evidenziato il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 19 aprile 2017 ossia entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. emanata il 19 gennaio 2017.

È consentito smaltire per un periodo non superiore a 180 giorni le relative scorte delle confezioni etichettate secondo le disposizioni previgenti.