Dal 1° luglio 2015 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) potrà essere richiesto dai soggetti abilitati ovvero, previo delega dell’impresa o del lavoratore autonomo, da chiunque ne abbia interesse, attraverso l’apposita procedura on-line, che consentirà di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle casse Edili per le imprese edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Lo prevede il Decreto interministeriale emanato in attuazione della delega prevista dal “Pacchetto lavoro” del 2014.
La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, oltre ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituirà ad ogni effetto il DURC previsto:

  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere (es. DURC interno), compresi i benefìci e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art. 1, c. 553, L. 266/2005);
  • nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  • per il rilascio dell’attestazione SOA.

Il documento sarà valido per 120 giorni dalla data di acquisizione e potrà essere liberamente consultato tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
In via transitoria, e comunque non oltre il 1 gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto ai fini della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché per altri fini particolari specificati nel decreto stesso.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, all’interessato o al soggetto da esso delegato sarà trasmesso -tramite PEC -, l’invito a regolarizzare entro 15 giorni.

Si raccomanda il presidio della posta elettronica certificata e la risposta tempestiva alle richieste inviate dall’Ente, poiché il tempo concesso per la regolarizzazione è tassativamente da rispettare.

Ai fini del rilascio del DURC la procedura terrà comunque conto delle regolarizzazioni effettuate oltre il suddetto termine purché entro il trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Seguiranno approfondimenti, anche in relazione alle indicazioni degli istituti preposti, che al momento non hanno emanato circolari.

Tag: