A partire da questo sabato (e per i successivi 60 giorni) inizierà a decorrere il periodo dei saldi estivi, secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 Regione Emilia Romagna. Il periodo di riferimento sarà quindi da sabato 7 luglio a mercoledì 5 settembre 2018. Non è necessario rispettare il periodo dei saldi per l’intera durata, ma è importante ricordare che non è possibile iniziare prima o terminare dopo le date stabilite.

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.

Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:

  • PREZZO NORMALE DI VENDITA;
  • SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
  • PREZZO NETTO DI VENDITA.

Inoltre:

  1. La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore
  2. È obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa
  3. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati
  4. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo
  5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata
  6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte
  7. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli
  8. È vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone

Per quanto riguarda le vendite straordinarie promozionali, si ricorda che:

  • Comunicazione al Comune: non necessaria per legge, ma un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere
  • Quando effettuarle: possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, per periodi di tempo limitati (va indicata la data di inizio e di conclusione)
  • Quali prodotti sottoporre a promozione: tutti o una parte dei prodotti merceologici e vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri
  • Condizioni di vendita: favorevoli, reali ed effettive
  • Prezzo da indicare: prezzo normale di vendita, percentuale di sconto e prezzo attuale di vendita