E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto interministeriale con cui del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di concessione del beneficio a favore dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia che intendono trasformare il loro rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il decreto definisce il procedimento amministrativo mediante il quale accedere ai benefici economici derivanti dalla stipulazione del “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”. Per la concreta fruibilità del beneficio, si attendono le istruzioni operative dell’Inps che dovranno definire le modalità con cui trasmettere la domanda telematica.
L’incentivazione è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, prossimi al pensionamento di vecchiaia che aderiscono ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%. Per poter accedere alla misura incentivante è necessario che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto di riduzione dell’orario di lavoro denominato “contratto di lavoro part-time agevolato”.
Soggetti beneficiari
Accedono alla misura agevolativa i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• Dipendenti del settore privato di aziende di qualsiasi dimensione indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione del lavoratore (assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive o sostitutive della medesima, ad es. ex Inpdap, ex Enpals);
• Dipendenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Non possono, dunque, accedere al beneficio i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale in corso e che intendono ridurre ulteriormente l’orario di lavoro;
• Dipendenti che raggiungono entro il 31/12/2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 24, c. 6, DL n. 201/2011) e che siano in possesso, alla data di stipulazione del “contratto di lavoro part-time agevolato”, dell’anzianità contributiva minima per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ad oggi pari a 20 anni.
Incentivo
Il dipendente che, d’accordo con il datore di lavoro, trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sia orizzontale che verticale) con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, subisce una corrispondente riduzione della retribuzione essendo la stessa modulata sulle minori ore di effettiva prestazione. Tuttavia, il dipendente ottiene da questa trasformazione i seguenti vantaggi:
• Il datore di lavoro corrisponde, mensilmente in busta paga, oltre alla retribuzione spettante per il part-time, una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, di norma il 23,81% (IVS 33% – 9,19% contributi del lavoratore), calcolati sulla retribuzione perduta dal dipendente per effetto della prestazione non effettuata a seguito della trasformazione. Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non è assoggetta ad alcuna contribuzione previdenziale e assicurativa (la percentuale del 23,81% calcolato sulla retribuzione perduta è corrisposta direttamente sul netto in busta);
• Riconoscimento al lavoratore della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro.
Ecco un esempio relativo a un dipendente full time a tempo indeterminato di azienda del terziario. Il dipendente trasforma il rapporto di lavoro da full time a part time al 50% previa autorizzazione da parte della DTL e dell’INPS:
RETRIBUZIONE LORDA DEL DIPENDENTE QUANDO ERA FULL TIME
• 168 ore x € 10 euro= € 1680 (retribuzione lorda del rapporto a Full Time)
RETRIBUZIONE PERDUTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI ORARIO
• 84 ore x € 10 = € 840 (sulla retribuzione persa matura la contribuzione figurativa)
CONTRIBUTI C/DITTA SULLA RETRIBUZIONE PERDUTA
• € 840 X 23,81%= € 200,03 (importo non soggetto a contributi previdenziali e a prelievo fiscale)

Procedura
La procedura si articolare nelle seguenti fasi:
• Richiesta di certificazione all’Inps del possesso da parte del lavoratore dei requisito minimo di contribuzione di 20 anni e del raggiungimento del requisito anagrafico entro il 31/12/2018 per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
• Acquisita la certificazione dall’Inps, il datore di lavoro e il lavoratore possono stipulare un contratto di lavoro part time in cui indicare la riduzione dell’orario di lavoro concordata tra il 40% e il 60%;
• Il datore di lavoro trasmette alla DTL il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. La DTL esaminate le clausole contrattuali contenute nel contratto di lavoro autorizza il beneficio nei 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento del contratto di lavoro. Decorsi inutilmente i 5 giorni, il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato in quanto si applica il c.d. silenzio assenso;
• Ottenuta l’autorizzazione da parte della DTL, il datore di lavoro trasmette l’istanza telematica all’Inps contenente gli estremi della certificazione al diritto precedentemente rilasciato dallo stesso istituto al lavoratore, le informazioni relative al contratto di lavoro e i dati per permettere all’Inps di valutare se in riferimento alla trasformazione ci siano ancora le risorse per finanziare la contribuzione figurativa;
• Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto della stessa. L’istituto accoglie l’istanza solo nel caso in cui accerti che il lavoratore ha i requisiti di accesso (20 anni di contributi e età anagrafica per pensione di vecchiaia entro il 31/12/18) e vi sia la copertura finanziaria per coprire la contribuzione figurativa. Le risorse disponibili per la copertura della contribuzione figurativa sono di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017, 60 milioni di euro per l’anno 2018.
L’accoglimento della singole domande comporta la riduzione delle risorse disponibili in misura corrispondente all’onere stimato della contribuzione figurativa. Ne consegue che l’accoglimento delle domande è strettamente legato all’attività di monitoraggio effettuata dall’Inps; qualora risulti superato, il limite di risorse disponibili la domanda sarà rigettata.
Contratto di lavoro part-time agevolato
Il datore di lavoro e il lavoratore stipulano un contratto di lavoro nel quale è indicata la riduzione dell’orario di lavoro di durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio (mese successivo all’autorizzazione dell’Inps) e la data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia in riferimento al contratto a part-time agevolato. Nel decreto è previsto che si applichi, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni legislative vigenti in materia. Ne consegue che al contratto di lavoro part-time agevolato troverà applicazione la normativa generale del contratto di lavoro a tempo parziale.
Gli effetti del contratto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell’Inps; da tale momento decorrono la riduzione dell’orario di lavoro, incluso l’elemento retributivo aggiuntivo. Inoltre, il lavoratore avrà diritto dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento amministrativo di autorizzazione, all’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto.
Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia e “qualora siano modificati i termini dell’accordo”. Pertanto, il contratto di lavoro part-time agevolato non può avere una durata superiore al raggiungimento del requisito dell’anzianità anagrafica per l’accesso al pensionamento di vecchiaia: se di durata superiore cessa automaticamente a tale data.
Il datore di lavoro comunica all’Inps e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.