Ora è ufficiale: come annunciato, il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 28 giugno, ha approvato il decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In altre parole, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà non più da domenica 1 luglio, ma dal 1° gennaio 2019, così come avverrà per tutte le transazioni tra privati. Ciò significa che fino al 31 dicembre 2018, quindi, sarà ancora possibile usare la scheda carburante. Tuttavia, per la detrazione dell’Iva e per la deduzione della spesa, sarà necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.

Confermata invece la scadenza del 1 luglio 2018 per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

A proposito della tracciabilità, ricordiamo che sul sito www.servizipiù.cna.it di CNA Nazionale è possibile accedere alle convenzioni con Eni e IP che prevedono, oltre a sconti sui carburanti, anche una carta elettronica che consente sia il pagamento tracciabile che la tenuta della carta carburanti stessa.

Ricordiamo anche che le sedi CNA sono a disposizione per illustrare alle imprese i servizi approntati per supportare le aziende, in particolare quelle meno organizzate sul profilo amministrativo, a gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica, dalla redazione all’invio tramite la piattaforma elaborata dall’Agenzia delle entrate.