Come noto, la legge di stabilità 2015 ha apportato modifiche alla disciplina fiscale del trattamento di mensa, delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa.

La norma ha stabilito che dal 1° luglio 2015, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Dal 1° luglio, quindi, se i buoni pasto non sono forniti sotto forma di documento cartaceo raccolto in appositi carnet, ma sono “caricati” su una card elettronica, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di euro 7. Ques’ultima, infatti, è assimiliata al servizio di mensa erogato dall’impresa, che analogamente non concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente.
Il buono pasto “elettronico” consiste in una carta elettronica, leggibile da dispositivi POS abilitati e installati presso esercizi pubblici effettuanti somministrazione di bevande e alimenti, tramite cui un dipendente può fruire del trattamento sostitutivo di mensa.

La nuova formulazione normativa amplia la soglia di esenzione a 7 euro del solo buono pasto e solo se lo stesso è in formato elettronico: l’aumento del limite di esenzione non riguarda, pertanto, né i tradizionali buoni pasto cartacei, né le indennità sostitutive di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione, la cui soglia di esenzione resta fissata nell’importo di 5,29 euro.Resta inteso che le agevolazioni di cui sopra si applicano a condizione che i servizi vengano concessi alla generalità o a categorie di lavoratori.

In virtù dell’armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva, il nuovo tetto di esclusione dal reddito previsto per i buoni pasto elettronici determina anche una minore imponibilità contributiva di tale servizio sostitutivo di mensa. In funzione all’armonizzazione delle basi imponibili, si ritiene che il nuovo limite di esclusione si renda applicabile a decorrere dai buoni pasto elettronici riconosciuti nell’ambito della busta paga di luglio 2015. Questa novità normativa rende utile un quadro riassuntivo delle modalità di erogazione del servizio mensa. Infatti, diverse e numerose sono le modalità con le quali può essere organizzato questo servizio per i dipendenti. Il legislatore, infatti, non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili per escludere il pasto del dipendente, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito (ed anche dalla base imponibile contributiva) ritenendo, pertanto, che il datore di lavoro sia libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente, a condizione che la prestazione in questione interessi la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi.

Le modalità di erogazione del servizio mensa contemplate dal TUIR sono:

1. somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro;
2. somministrazione di pasti in mense gestite direttamente o appaltate, a mezzo convenzioni con ristoranti o con fornitura di “cestini” preconfezionati, contenenti il pasto,
3. prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (ticket restaurant )
4. erogazione di una somma a titolo d’ indennità sostitutiva di mensa.

L’esatta configurazione della somministrazione del pasto in una o in un’altra di queste modalità è di estrema importanza perché determina una differente disciplina contributiva e fiscale.

Punti 1) e 2): il valore del pasto non ha natura reddituale indipendentemente dal valore, per cui vige l’esenzione sia da trattenute fiscali che previdenziali.
Punto 3): i ticket restaurant cartacei sono esenti fino al valore nominale di € 5,29 giornalieri, indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro preveda o non preveda una pausa per la consumazione del pasto. Quelli elettronici dal 1° luglio 2015 sono esenti fino al limite di 7 euro giornalieri.L’ eccedenza sarà interamente assoggettata a contribuzione previdenziale e fiscale in capo al percipiente, in quanto trattasi di vera e propria erogazione in denaro.
Punto 4): l’indennità sostitutiva di mensa ovvero l’erogazione di un importo giornaliero, ha natura retributiva con la conseguenza sia dell’assoggettamento a contributi che a ritenute fiscali.

Si allega schema di sintesi del trattamento fiscale e previdenziale dei servizi di mensa.

TIPOLOGIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI DIPENDENTI TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE NOTE
Fornitura di vitto direttamente da parte del datore di lavoro Esente senza limiti di valore ad esempio: pasti consumati dai camerieri o cuochi di un ristorante, dai collaboratori domestici
Servizio di mensa aziendale Esente senza limiti di valore comprese convenzioni con ristoranti e fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto
Servizio di mensa interaziendale Esente senza limiti di valore
Servizio di mensa in appalto a terzi Esente senza limiti di valore comprese convenzioni con ristoranti e fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto
Buoni pasto ( ticket restaurant) Esente fino a euro 5,29 giornalieri se cartacei, e dal 1° luglio 2015 fino a 7 euro giornalieri se elettronici. non devono essere cedili, cumulabili, commerciabili o convertibili in denaro, devono quindi consentire solo l’espletamento della prestazione sostitutiva.
Convenzioni con pubblici esercizi Esente senza limiti di valore
Card elettroniche con regime di favore della mensa aziendale Esenti senza limiti di valore non devono essere cedili, cumulabili, commerciabili o convertibili in denaro; devono quindi rappresentare il pasto, consentendo l’individuazione del lavoratore.
Card elettroniche dotate di funzioni diverse Da valutare in base alla casistica. hanno funzioni di titolo di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati, utilizzabile per l’acquisto di beni diversi presso l’esercizio convenzionato.
Indennità sostitutiva di mensa Tassate a prescindere dall’importo. esclusa dalla base imponibile fiscale e previdenziale nel limite di euro 5,29 giornaliere se attribuita agli addetti dei cantieri edili o addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.