Il decreto interministeriale n. 122 del 7 giugno 2017 che entrerà in vigore il 9 settembre prossimo, ha previsto una nuova regolamentazione dei buoni pasto. In particolare tale decreto fissa nuove opportunità e nuove regole di utilizzo dei buoni pasto rispetto al passato.
Un primo significativo elemento di novità attiene alla platea dei soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, che è stata meglio precisata ed estesa e che ora include anche gli esercenti attività di agriturismo, nonché di vendita diretta – da parte di imprenditori agricoli – presso il proprio fondo o su suolo pubblico, presso mercati.
Un secondo elemento di novità riguarda il contesto d’uso. Sono stati infatti superati due dei principali vincoli contenuti nella precedente disciplina: l’uso del buono esclusivamente in giornata lavorativa e l’incumulabilità dei buoni all’atto della fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Dal 9 settembre prossimo, l’utilizzo del buono non dovrà necessariamente avere luogo nel corso di una giornata lavorativa e potrà essere speso anche durante le giornate non lavorate, festive o feriali. Inoltre, sempre da tale data sarà legittimo spendere cumulativamente, fino a un massimo di 8, i buoni pasto maturati, presenti nel carnet cartaceo o sulla card magnetica.
Si evidenzia che nulla è invece modificato dal punto di vista fiscale e contributivo. Si ricorda che l’art. 51, comma 2, lett. c) TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Si ricorda che queste agevolazioni si applicano a condizione che i servizi vengano concessi alla generalità o a categorie di lavoratori.
Si fornisce di seguito una griglia riepilogativa sul regime dei buoni pasto ove le novità sono evidenziate con l’adozione del carattere grassetto.
Destinatari del buono pasto | Il decreto attuativo non presenta novità sul versante dei destinatari: la misura continua ad essere rivolta ai prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché ai collaboratori non subordinati del datore di lavoro/committente. La fruizione del buono pasto può avvenire anche da parte di lavoratori il cui orario di lavoro non preveda la pausa per la fruizione del pasto. |
Criteri per l’utilizzo | Come in passato, i buoni pasto:
a) possono essere utilizzati esclusivamente dal relativo titolare e non sono, pertanto, mai cedibili a terzi o commercializzabili; b) danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande e non sono, quindi, mai convertibili in denaro; c) devono essere utilizzati dal titolare per l’intero valore facciale; il titolare può sempre integrare monetariamente, qualora il buono risulti incapiente.
Un elemento di novità riguarda il contesto d’uso. Con la nuova disciplina, sono stati superati due vincoli: l’uso del buono esclusivamente in giornata lavorativa e l’incumulabilità dei buoni all’atto della fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Per effetto della nuova normativa:
Le due novità riferite al contesto d’uso possono essere valutate nell’ambito in un quadro integrato: il momento della fruizione del buono pasto rappresenta una fase che è di fatto “sganciata” dalla fase precedente, relativa alla maturazione del buono e connessa allo svolgimento di attività nel corso di una giornata di lavoro; i titolari dei buoni possono anche decidere di accantonare i buoni pasto maturati giornalmente al fine di utilizzarli cumulativamente nel week end per fare la spesa o consumare pranzi o cene al ristorante. |
Requisiti formali del buono pasto | Il decreto ha confermato i requisiti formali, informativi, che devono essere contenuti sul buono pasto, previsti dalle precedenti discipline, precisando però che tali contenuti vanno imputati ai buoni di natura cartacea.
I buoni pasto in forma cartacea devono continuare a riportare le seguenti informazioni e note: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; lo spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». Il decreto ha invece regolamentato ex novo i contenuti informativi dei buoni pasto in forma elettronica, prevedendo che le indicazioni e le dichiarazioni, la cui apposizione è prevista sul buono cartaceo, vengano caricate sul carnet informatico e messe successivamente a disposizione ad opera della card e del sistema di pagamento elettronico. |
Esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa | L’elenco degli esercizi legittimati ad effettuare il servizio già presente nella precedente regolamentazione è stato integrato: tramite opportune precisazioni e con l’inserimento di nuove categorie, la nuova normativa disegna un ambito più amplio – e quindi più flessibile e adattabile alle differenti offerte locali – in cui può avere luogo il servizio sostitutivo di mensa tramite buono pasto. Agli esercizi tradizionali, quali bar, ristoranti e negozi di alimentari, dal 9 settembre prossimo possono ad esempio affiancarsi gli agriturismi e i banchi per la somministrazione di cibi e bevande su suolo pubblico. |