Il decreto interministeriale n. 122 del 7 giugno 2017 che entrerà in vigore il 9 settembre prossimo, ha previsto una nuova regolamentazione dei buoni pasto. In particolare tale decreto fissa nuove opportunità e nuove regole di utilizzo dei buoni pasto rispetto al passato.
Un primo significativo elemento di novità attiene alla platea dei soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, che è stata meglio precisata ed estesa e che ora include anche gli esercenti attività di agriturismo, nonché di vendita diretta – da parte di imprenditori agricoli – presso il proprio fondo o su suolo pubblico, presso mercati.
Un secondo elemento di novità riguarda il contesto d’uso. Sono stati infatti superati due dei principali vincoli contenuti nella precedente disciplina: l’uso del buono esclusivamente in giornata lavorativa e l’incumulabilità dei buoni all’atto della fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Dal 9 settembre prossimo, l’utilizzo del buono non dovrà necessariamente avere luogo nel corso di una giornata lavorativa e potrà essere speso anche durante le giornate non lavorate, festive o feriali. Inoltre, sempre da tale data sarà legittimo spendere cumulativamente, fino a un massimo di 8, i buoni pasto maturati, presenti nel carnet cartaceo o sulla card magnetica.
Si evidenzia che nulla è invece modificato dal punto di vista fiscale e contributivo. Si ricorda che l’art. 51, comma 2, lett. c) TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Si ricorda che queste agevolazioni si applicano a condizione che i servizi vengano concessi alla generalità o a categorie di lavoratori.
Si fornisce di seguito una griglia riepilogativa sul regime dei buoni pasto ove le novità sono evidenziate con l’adozione del carattere grassetto.

Destinatari del buono pasto Il decreto attuativo non presenta novità sul versante dei destinatari: la misura continua ad essere rivolta ai prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché ai collaboratori non subordinati del datore di lavoro/committente. La fruizione del buono pasto può avvenire anche da parte di lavoratori il cui orario di lavoro non preveda la pausa per la fruizione del pasto.
Criteri per l’utilizzo Come in passato, i buoni pasto:

a)       possono essere utilizzati esclusivamente dal relativo titolare e non sono, pertanto, mai cedibili a terzi o commercializzabili;

b)      danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande e non sono, quindi, mai convertibili in denaro;

c)       devono essere utilizzati dal titolare per l’intero valore facciale; il titolare può sempre integrare monetariamente, qualora il buono risulti incapiente.

 

Un elemento di novità riguarda il contesto d’uso. Con la nuova disciplina, sono stati superati due vincoli: l’uso del buono esclusivamente in giornata lavorativa e l’incumulabilità dei buoni all’atto della fruizione del servizio sostitutivo di mensa.

Per effetto della nuova normativa:

  • l’utilizzo del buono non deve necessariamente avere luogo nel corso di una giornata lavorativa e può avvenire anche in giornata non lavorata, festiva o feriale;
  • i dipendenti e i collaboratori possono spendere cumulativamente i buoni pasto maturati, fino però a un massimo di 8. Il titolare di buoni può quindi effettuare una transazione per l’acquisto di vivande e bevande dando in cambio, al massimo, 8 buoni.

Le due novità riferite al contesto d’uso possono essere valutate nell’ambito in un quadro integrato: il momento della fruizione del buono pasto rappresenta una fase che è di fatto “sganciata” dalla fase precedente, relativa alla maturazione del buono e connessa allo svolgimento di attività nel corso di una giornata di lavoro; i titolari dei buoni possono anche decidere di accantonare i buoni pasto maturati giornalmente al fine di utilizzarli cumulativamente nel week end per fare la spesa o consumare pranzi o cene al ristorante.

Requisiti formali del buono pasto Il decreto ha confermato i requisiti formali, informativi, che devono essere contenuti sul buono pasto, previsti dalle precedenti discipline, precisando però che tali contenuti vanno imputati ai buoni di natura cartacea.

I buoni pasto in forma cartacea devono continuare a riportare le seguenti informazioni e note: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; lo spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro  dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto  dal titolare».

 Il decreto ha invece regolamentato ex novo i contenuti informativi dei buoni pasto in forma elettronica, prevedendo che le indicazioni e le dichiarazioni, la cui apposizione è prevista sul buono cartaceo, vengano caricate sul carnet informatico e messe successivamente a disposizione ad opera della card e del sistema di pagamento elettronico.

Esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa L’elenco degli esercizi legittimati ad effettuare il servizio già presente nella precedente regolamentazione è stato integrato: tramite opportune precisazioni e con l’inserimento di nuove categorie, la nuova normativa disegna un ambito più amplio – e quindi più flessibile e adattabile alle differenti offerte locali – in cui può avere luogo il servizio sostitutivo di mensa tramite buono pasto. Agli esercizi tradizionali, quali bar, ristoranti e negozi di alimentari, dal 9 settembre prossimo possono ad esempio affiancarsi gli agriturismi e i banchi per la somministrazione di cibi e bevande su suolo pubblico.