Di recente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire alcune indicazioni operative relative all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali.
In premessa ricordiamo che il nuovo comma 1, dell’art. 4, della Legge n. 300/70 recentemente riformato, dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. La norma precisa poi che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ciò detto, il nuovo comma 2, del citato articolo 4 della n. 300/1970 (introdotto ex novo dalla recente riforma) prevede poi che le predette procedure di cui al comma 1, che devono rispettare le imprese preventivamente all’installazione degli impianti e strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (appunto l’accordo sindacale o l’autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro), non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. A tal fine, di fondamentale importanza diventa pertanto stabilire se l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia da considerare uno strumento strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa o meno.
Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in linea genarle, il GPS rappresenta un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, che risponde più alla finalità di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo e per garantire la sicurezza dei lavoratori, che non a quelle legate all’esecuzione dell’attività lavorativa vera e propria.
Conseguentemente la conclusione a cui perviene l’Ispettorato è che, in via ordinaria e normale, l’installazione di un GPS rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4, della Legge n. 300/1970 e, pertanto, può essere installato solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o in alternativa nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’ispettorato nazionale del lavoro.
L’Ispettorato poi precisa che solo in casi del tutto particolari – qualora cioè i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto, si possa prescindere dal rispetto della procedura preventiva di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.
Le nostre sedi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito