In questi giorni stanno pervenendo alle imprese le comunicazioni con cui le banche danno attuazione alle disposizioni previste dal DL 18/2016 in materia di gestione e tutela del risparmio, più precisamente in merito alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi.

Si tratta di un tema particolarmente “sensibile”, che ha originato anche forti polemiche in questi anni e per mettere fine al fenomeno dell’anatocismo il legislatore è intervenuto andando a modificare il comma 2 dell’art. 120 del TUB in modo preciso:

  • Gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  • Gli interessi debitori maturati, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
  • Gli interessi debitori divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
  • Al cliente deve essere assicurato un periodo di 30 giorni dalle previste comunicazioni, prima che gli interessi divengano esigibili;
  • Le banche possono chiedere ai clienti di autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (1° marzo).

Le nuove disposizioni dovrebbero contribuire a dirimere le incertezze manifestatesi in questi ultimi tempi.