rottamazione degli scontrini

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, con l’approvazione di tale versione è stata introdotta una nuova funzionalità del Registratore Telematico (RT), nelle ipotesi d’interruzione dell’attività superiore a 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o in relazione alla quale l’esercente non sia in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività, per poi rientrare “in servizio” alla prima trasmissione utile.

Nel provvedimento viene previsto, altresì, che la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente:

  • nei nuovi modelli di RT che presentano domanda di approvazione dal 1° luglio 2023;
  • per i modelli di RT già approvati, nel caso di presentazione di domanda di variante successiva al 30 giugno 2023.

Riguardo a tali novità l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che la preventiva o successiva comunicazione del “fuori servizio” dei registratori di cassa da parte dell’esercente è una facoltà e non un obbligo.

Pertanto, l’esercente che deve chiudere il negozio per più di 12 giorni perché va in ferie ad agosto, non è obbligato a effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva di “fuori servizio” dell’RT.

Ovviamente, se l’esercente decidesse di effettuare questa comunicazione (che può essere effettuata anche accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e non necessariamente dall’RT), l’Agenzia delle Entrate avrebbe l’ulteriore informazione del periodo di fuori servizio dei registratori di cassa e saprebbe che quella macchina non ha trasmesso i dati in quel periodo perché l’esercente era in ferie.

Con questa informazione, infatti, l’Agenzia è a conoscenza che l’esercente ha effettuato tutti gli invii dei corrispettivi giornalieri rispettando la norma che prevede l’invio entro 12gg dal momento di effettuazione dell’operazione.

Inoltre l’Agenzia precisa che la suddetta novità, riportata al paragrafo 2.7 delle specifiche tecniche approvate lo scorso 18 gennaio 2023, ha effetto solo ed esclusivamente sui modelli di RT che vengono portati in omologa dopo il 30 giugno 2023.

Gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano RT omologati prima del 1° luglio 2023 non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto a questa funzionalità.